Incontro con giuristi e diplomatici cinesi con gli amici di Costituente Terra, CRED, Università della Pace e Fondazione di Vittorio.
L’utopia ci fornisce la bussola, il cammino è lungo.

Dal diritto alle regole, dalla legge alla politica
La differenza tra il diritto internazionale delle Nazioni Unite e il cosiddetto “ordine internazionale basato sulle regole” (in inglese rules-based international order, RBIO) non è solo concettuale, ma sostanziale e politicamente cruciale.
Il diritto internazionale rappresenta un corpus di norme giuridiche vincolanti che regolano i rapporti tra Stati sovrani. Le sue fondamenta si trovano nella Carta delle Nazioni Unite, firmata nel 1945, nei trattati multilaterali come la Convenzione di Ginevra o il Trattato di non proliferazione nucleare, nel diritto consuetudinario fondato su prassi condivise, e nelle decisioni giurisprudenziali di organismi come la Corte Internazionale di Giustizia. I suoi principi fondamentali includono la sovranità e l’eguaglianza giuridica degli Stati, la non ingerenza negli affari interni, la risoluzione pacifica delle controversie, e soprattutto il divieto dell’uso della forza se non in casi di legittima difesa o con autorizzazione esplicita del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Si tratta, insomma, di un diritto codificato, multilaterale, universalmente riconosciuto e formalmente vincolante per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.
Diverso è il discorso quando si parla di “ordine internazionale basato sulle regole”. Questo concetto, a differenza del diritto internazionale, non ha una natura giuridica bensì geopolitica. È una costruzione ideologica promossa soprattutto dai paesi occidentali – Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Canada, Australia, Giappone – che rimanda a un insieme di norme, prassi e valori che non sempre coincidono con il diritto internazionale codificato, ma che quegli stessi Stati considerano legittimi in base alla loro visione del mondo. L’ordine basato sulle regole include meccanismi decisionali ed esecutivi che si collocano al di fuori del perimetro ONU: ne fanno parte strutture come la NATO, il G7, il G20, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio e strumenti come le sanzioni unilaterali, non riconosciute dal diritto internazionale. Questo “ordine” viene spesso invocato per giustificare interventi unilaterali o multilaterali non autorizzati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in nome della tutela dei diritti umani, della democrazia liberale, della sicurezza globale, ecc.
L’“ordine basato sulle regole” non poggia dunque su un impianto giuridico universalmente riconosciuto. È piuttosto una visione normativa selettiva, costruita e imposta da un blocco di potere che controlla le principali istituzioni economiche, militari e mediatiche globali. In sostanza, mentre il diritto internazionale è un diritto, l’“ordine basato sulle regole” è politica. Confondere i due piani – come spesso avviene nel discorso pubblico, nei media e nei comunicati ufficiali – equivale a mascherare il progressivo abbandono dell’universalismo giuridico e a legittimare azioni arbitrarie di potenza al di fuori del perimetro della legalità internazionale.
Questo slittamento, dal diritto codificato a regole discrezionali, si riflette anche nei casi che riguardano individui. Emblematico, in questo senso, è il caso di Jacques Baud, ex ufficiale svizzero e analista militare, recentemente colpito da sanzioni dell’Unione Europea (non è il solo caso ma quello più eclatante). Baud è stato inserito in una lista sanzionatoria sulla base del Council Implementing Regulation (EU) 2025/2568, un regolamento adottato nell’ambito delle misure restrittive dell’UE contro attività di “informazione manipolativa e pro-russa” che avrebbero un impatto sul conflitto in Ucraina. Le sanzioni prevedono il congelamento dei beni e il divieto di ingresso e transito nell’Unione.
È fondamentale precisare che si tratta di un atto di natura amministrativa, non giudiziaria. Non si fonda su una sentenza penale né su un’accusa formalizzata in sede processuale. Questo tipo di provvedimento non presuppone né un dibattimento pubblico né la possibilità di difendersi in contraddittorio. È uno strumento previsto dalle competenze di politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea, che consente l’adozione di misure restrittive senza passare da un giudice.
Il regolamento, pur formalmente legale all’interno dell’ordinamento dell’UE, è sostanzialmente extra-giudiziale. Non viene emesso da un tribunale, non comporta un’accusa formale, non è preceduto da un’inchiesta pubblica e soprattutto non garantisce al soggetto colpito le tutele fondamentali del diritto penale o civile: presunzione d’innocenza, diritto alla difesa, possibilità di contraddittorio.
Per questo, pur essendo conforme alle procedure interne dell’Unione, tali sanzioni vengono definite da molti giuristi “extra-legali”. Si tratta di misure di natura politica o ideologica, fondate su criteri vaghi come “influenza pro-russa” o “attività di disinformazione”, adottate senza trasparenza e senza che l’individuo colpito possa realmente difendersi. Numerosi esperti legali, in particolare avvocati svizzeri e francesi, ne contestano la legittimità sostanziale. Tali provvedimenti, sostengono, violano il principio del giusto processo sancito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ledono la reputazione della persona senza un accertamento formale di colpa, e risultano estremamente difficili da impugnare, poiché l’unico strumento di ricorso disponibile è un procedimento davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che comporta tempi lunghi e costi elevati.
La sostituzione del diritto internazionale con l’“ordine basato sulle regole” è speculare alla vicenda Baud: entrambi rappresentano esempi paradigmatici del passaggio dalla legge alla politica, dal diritto codificato all’arbitrio regolamentare. Mostrano come, in molti casi, le regole si siano trasformate in un surrogato del diritto: non più uno strumento di tutela per i deboli, ma un meccanismo al servizio della prevaricazione dei forti. Tuttavia, quando i forti rinunciano al diritto, rinunciano anche alla legittimità che li sostiene: nel lungo periodo, così facendo, diventano essi stessi vulnerabili.
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